Agli atti di trasferimento a titolo oneroso soggetti all’imposta di registro in misura proporzionale si applicano le seguenti aliquote:
– 9% per l’acquisto di immobili senza alcuna agevolazione;
– 2% per l’acquisto di immobili per i quali è possibile usufruire delle agevolazioni “prima casa”;
– 15% per l’acquisto di terreni agricoli acquistati da soggetti diversi da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
E’ previsto comunque un importo minimo di euro 1.000,00 qualora il calcolo con le aliquote di cui sopra risulti inferiore a detta soglia minima. Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura di euro 50,00 ciascuna. Qualora la fattispecie negoziale richieda l’applicazione di una imposta di registro non proporzionale, ma fissa, l’importo della stessa è pari ad euro 200,00.
ACQUISTO DI UN’ABITAZIONE
A) Acquisto da imprese di costruzione/ristrutturazione
La compravendita da imprese di costruzione o di ristrutturazione, ad eccezioni di particolari fattispecie, è soggetta ad IVA, che viene corrisposta direttamente alla società venditrice.
L’aliquota IVA da applicarsi sul prezzo della vendita sarà:
– pari al 10 % in assenza di agevolazioni prima casa;
– pari al 4% nel caso in cui vengano richieste le agevolazioni prima casa.
Lo stesso trattamento tributario è applicato all’assegnazione di case ai soci di cooperativa edilizia di abitazione.
In caso di acquisto soggetto ad IVA, andranno inoltre corrisposte al notaio, che le verserà successivamente alla Agenzia delle Entrate, le seguenti imposte:
- Imposta di registro: Euro 200
- Imposta ipotecaria: Euro 200
- Imposta catastale: Euro 200
B) Acquisto da privati
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale vengono versate dalla parte acquirente al notaio che le verserà, a sua volta, all’Agenzia delle Entrate in sede di registrazione.
1) In assenza di agevolazioni
- Imposta di registro: 9%
- Imposta ipotecaria: Euro 50
- Imposta catastale: Euro 50
Le aliquote si applicano di regola sul prezzo della vendita dichiarato in atto; in caso di trasferimento di immobili ad uso abitativo nei confronti di persone fisiche la parte acquirente può chiedere la liquidazione dell’imposta di registro sul “valore catastale” (prezzo-valore) dell’immobile indipendentemente dall’effettivo ammontare del prezzo della vendita, anche se superiore a tale valore.
L’imposta minima è sempre di euro 1.000.
2) Agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione
- Imposta di registro: 2%
- Imposta ipotecaria: Euro 50
- Imposta catastale: Euro 50
Le aliquote si applicano di regola sul prezzo della vendita dichiarato in atto; in caso di trasferimento di immobili ad uso abitativo nei confronti di persone fisiche la parte acquirente può chiedere la liquidazione dell’imposta di registro sul “valore catastale” (prezzo-valore) dell’immobile indipendentemente dall’effettivo ammontare del prezzo della vendita, anche se superiore a tale valore.
L’imposta minima è sempre di euro 1.000.
ACQUISTO DI UN TERRENO
La base imponibile è costituita dal prezzo dei beni dichiarato dalle parti nell’atto di compravendita.
A) Trasferimenti di terreni agricoli (in assenza di agevolazioni)
- Imposta di registro: 15%
- Imposta ipotecaria: Euro 50
- Imposta catastale: Euro 50
B) Trasferimenti di terreni non agricoli (in assenza di agevolazioni)
- Imposta di registro: 9%
- Imposta ipotecaria: Euro 50
- Imposta catastale: Euro 50