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30-09-2023 | |
02-11-2022 |
La legge 39/89 art. 6 e il successivo decreto legge 59/2010 dispongono che SOLO GLI AGENTI IMMOBILIARI REGOLARMENTE ISCRITTI nei registri imprese o nei repertori tenuti dalle Camere di commercio in forma societaria o come persona fisica HANNO DIRITTO ALLA PROVVIGIONE. Il mediatore immobiliare abilitato inoltre segue regole precise di operatività e ha l'obbligo di prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti.
La prima Legge che regola la figura del mediatore è infatti la n. 39/1989, nella qualeviene previsto un regolamento specifico per l’esercizio della professione, disponendo un’adeguata formazione e il superamento di un esame abilitativo, oltre al possesso di requisiti morali e professionali. L’agente immobiliare infatti, come ogni altro mediatore, è tenuto alla iscrizione nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA), istituito presso le Camere di Commercio. Per definire la figura del mediatore è necessario consultare l’articolo 1754 del codice civile; secondo tale articolo, si tratta di quellafigura che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un “affare”, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza, o di rappresentanza. All’interno del testo di tale norma si fa riferimento esclusivamente al concetto di affare concluso; in questo caso, si evita volutamente il termine contratto,utilizzando invece un termine ampio e genericoin modo da ricomprendere nell’ambito di applicazione qualsiasi operazione economica generatrice di un rapporto obbligatorio dal quale discende il diritto alla provvigione. Affinché l’attività svolta dal mediatore possa ricevere adeguata tutela legale, e tale professionista possa vantare il suo diritto al compenso, è necessario che sussistano determinate condizioni; la più importante tra di esse è l’obbligo di iscrizione al Rea ed al Registro delle Imprese. Questa norma rappresenta un punto cardine per nell’intermediazione immobiliare: il mediatore che esercita l’attività senza essere iscritto infattinon potrà pretendere alcun diritto alla provvigionee sarà punito con sanzione pecuniaria. Inoltre, nel caso in cui il professionista percepisca la provvigione pur in assenza di iscrizione, sarà obbligato a restituirla alle parti. Controlla che l’incarico che hai sottoscritto sia firmato dalla stessa persona che si è presentata a te per ricevere l’incarico, in caso contrario significherà che stai trattando la vendita del tuo immobile con un agente immobiliare abusivo. Se invece chi ti ha seguito nella sottoscrizione dell’incarico o negli appuntamenti di visita all’immobile accetta di seguirti anche nelle fasi successive, dalla trattativa al preliminare di compravendita fino al rogito notarile, controlla comunque che sia abilitato come agente immobiliare. Potrai farlo chiedendogli il numero di iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo) della Camera di Commercio di competenza e puoi verificare tu stesso presso la Camera di Commercio che il numero e l’iscrizione fornita siano regolari e che sia iscritto realmente come agente immobiliare e non ad altro titolo.
Nel caso in cui avessi già concluso una trattativa con un agente immobiliare abusivo fai valere il tuo diritto aNON RICONOSCERE LA PROVVIGIONEper la trattativa conclusa in quanto, come già detto sopra, solo chi svolge in modo regolare la professione di agente immobiliare ha diritto alla provvigione per l’affare concluso. Gli agenti immobiliari abusivi sono tutti coloro che svolgono la professione di agente immobiliare senza essere abilitati a farlo, non essendo iscritti negli appositi registri della Camera di Commercio di appartenenza. Qualsiasi altro tipo di iscrizione in Camera di Commercio non abilita a svolgere la professione di agente immobiliare. Non possono infatti intermediare la vendita/locazione di immobili geometri, architetti, ingegneri, avvocati, commercialisti e procacciatori d’affari a vario titolo.
Se ti sei imbattuto in un agente immobiliare abusivoHAI DIRITTO DI NON PAGARGLI NULLA, poiché tale soggetto non è autorizzato a svolgere l’attività che esercita. Il diritto alla provvigione alla conclusione di un affare spetta infatti solo a chi è iscritto alla camera di commercio ed esercita come agente immobiliare in modo regolare. Tutto ciò è stato confermato da una sentenza della Corte di Cassazione: “Anche i procacciatori di affari, che svolgono l’attività di intermediazione per la conclusione dell’affare su incarico di una parte, devono essere iscritti nell’albo professionale di cui alla legge n. 39/1989, con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude il diritto alla provvigione”. Risulta quindi chiaro che chiunque intermedi la vendita/locazione di un immobile come procacciatore d’affari non ha diritto ad alcuna mediazione (sia esso geometra, commercialista, avvocato, ecc. o iscritto alla camera di commercio proprio come procacciatore d’affari). Il procacciatore d’affari potrà solo comunicare notizie di potenziali affari ad agenti immobiliari abilitati od a persone interessate ad una compravendita e potrà essere retribuito solamente per l’affare procacciato dalla parte favorita dall’informazione fornita. La differenza tra la figura del mediatore e quella del procacciatore d’affari è proprio il compito diverso che può svolgere ciascuna di queste figure: Infatti il mediatore e l’agente possono promuovere ed intermediare affari, mentre il procacciatore segnala possibilità d’affari.
Per valutare, vendere, comprare o affittare casa rivolgetevi sempre e solo ad agenti immobiliari abilitati in regola. Sono loro a fare la differenza!
Se credi che un professionista ti costi troppo non hai idea di quanto ti possa costare un dilettante |
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